EDILTRULLI

email: ediltrulli@gmail.com

tel. +39 339 794 7347

Via Lupoli, 45 – Grottaglie (TA)

Torniamo a occuparci del Decreto Salva Casa, in particolare per trattare alcuni aspetti più tecnici e utili a capire il funzionamento della sanatoria.

Partiamo dall’aspetto economico, il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione di un importo che può variare a seconda delle casistiche.

L’importo può essere:

  • Pari al doppio del contributo di costruzione, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire. Il 20 per cento non si applica nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
  • Pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile valutato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro laddove l’intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all’articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
  • Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Per quanto riguarda le tempistiche, la maggiore novità è introdotta dall’istituto del silenzio-assenso, che interviene in caso di mancata risposta decorsi i termini stabiliti per legge. Nello specifico, per gli interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica (parliamo degli abusi edilizi in zona vincolata), il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro tali termini, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.

Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorso tale periodo senza risposta la domanda si considera. Per le segnalazioni di inizio attività, si applica, invece, il termine di 30 giorni.

Ricordiamo, semplificando, che la sanatoria può essere ottenuta nel caso esista una doppia conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

Ricordiamo infine che è attesa una Circolare esplicativa per l’inizio del prossimo anno che fornirà anche la modulistica e la casistica specifica in modo da permettere ai tecnici di lavorare con maggiore tranquillità o preoccupazione per una eventuale responsabilità.