EDILTRULLI

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Importanti novità, nel settore dell’edilizia sono state introdotte dal decreto 69/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 105/2024 pubblicata sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 2024, ed entrata in vigore il 28 luglio 2024. Si tratta del cosiddetto decreto “Salva Casa”, che apporta modifiche permanenti ad alcuni importanti articoli del Testo Unico dell’Edilizia ed è quindi destinato a incidere in maniera radicale su alcuni aspetti della normativa esistente nel settore delle costruzioni.

Ma vediamo le principali novità introdotte dal Decreto. Sicuramente la prima riguarda la possibilità di sanare piccole irregolarità edilizie presenti negli immobili, in questo senso non si tratta di un vero e proprio condono quanto piuttosto di una sanatoria abbastanza ampia. Il Decreto prevede, inoltre, maggiori tolleranze costruttive ed esecutive, agevola i cambi di destinazione d’uso e il recupero dei sottotetti e disciplina l’attività edilizia libera elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Partiamo proprio dalle opere in edilizia libera. È previsto in edilizia libera, ma a determinate condizioni, l’installazione di Vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) su porticati. Se invece, ad esempio, si vuole rendere abitabile una mini-casa e un sottotetto e immetterla sul mercato, il Salva Casa prevede l’agibilità per gli immobili con altezza minima di 2,40 metri oppure con una superficie minima di 20/28 mq per una persona e di 38/28 mq per due persone. Il recupero dei sottotetti è possibile anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, ma pur sempre nei limiti e procedure previste dalla legge regionale.

Nel caso di irregolarità, quali ad esempio un immobile che ha subìto un aumento della superficie o un immobile che presenta alcune piccole differenze rispetto al progetto originario, in tutti questi casi il Salva Casa consente, attraverso una procedura semplificata, di ottenere lo stato legittimo dell’immobile.

Con riferimento ai cambi di destinazione d’uso il decreto regola i cambiamenti di destinazione d’uso che avvengono innanzitutto “senza opere edili”, che non comportano cioè l’esecuzione di opere edilizie. Stabilisce, inoltre, che i mutamenti sono sempre consentiti all’interno delle stesse categorie funzionali. Rispetto ai titoli edilizi necessari, il cambiamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre soggetto a SCIA. Tra categorie funzionali diverse (tranne quella rurale) il cambiamento della destinazione d’uso (sia con opere che senza opere) è invece sempre consentito, per le unità ubicate in edifici in zone A (centro storico), zone B (diverse dai centri storici) o C (destinate a nuovi complessi insediativi).

L’attuazione del provvedimento non è semplicissima, spetta infatti alle Regioni recepirlo e ai Comuni renderlo operativo, soprattutto per ciò che riguarda la gestione delle istanze di sanatoria e il calcolo dei costi delle sanzioni. La sanatoria prevede infatti accertamenti tecnici da parte del Comune e la determinazione del valore su istanza del comune, a carico dell’Agenzia delle Entrate, in un lasso di tempo di 45 giorni per la formazione del silenzio assenso Per questo motivo il Ministero delle Infrastrutture ha fatto sapere che, in un’ottica di cooperazione e semplificazione “sta esaminando con le competenti amministrazioni una circolare attuativa, di prossima adozione, per fornire strumenti di lettura delle nuove norme”. La circolare in questione dovrebbe essere prevista per l’inizio del nuovo anno, della quale sicuramente vi daremo notizia.